In Europa, il riconoscimento di titoli di studio stranieri è regolato dalla Convenzione di Lisbona, Trattato del Consiglio d'Europa dell'11 Aprile 1997, disponibile all'indirizzo http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165.
Per approfondimenti in materia di assistenza sulle problematiche legate al riconoscimento (entro lo Stato) dei diplomi e dei periodi di studio effettuati negli altri Paesi si fa riferimento alla rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres), i cui centri sono consultabili alla seguente pagina web: www.enic-naric.net
Per quanto riguarda il Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente (EQF), si rimanda direttamente alla pagina web specifica della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm.
Di seguito viene illustrato il dettaglio del modello di riconoscimento dei titoli di studio stranieri attivato per l'Italia dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO; il modello è facilmente adattabile agli altri paesi.
Riconoscimento Titoli di Studio Stranieri in Italia
Per l’Italia, in merito al Riconoscimento di Titoli di studio stranieri è attivo il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - consultabile alla seguente pagina web: www.cimea.it.
Il percorso standard per l'equipollenza di titoli di studio stranieri è regolato dagli Articoli 2 e 3 della Legge 148/02[1], che ratifica la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
Il percorso per il riconoscimento dei titoli prevede due step successivi:
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la richiesta di una Dichiarazione di Valore in loco del proprio titolo, attraverso il Ministero degli Affari Esteri italiano, o l'Ambasciata italiana nel proprio paese di origine; nel caso di Riconoscimento dei Titoli di Studio per i titolari di protezione internazionale, il Ministero degli Affari Esteri offre assistenza per il riconoscimento[2], attraverso l'Ufficio VII, presso cui sarà possibile presentare:
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Il Titolo di Studio in originale più una copia;
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La copia di un documento di identità e del documento attestante lo status di titolare di protezione internazionale;
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la domanda di richiesta della Dichiarazione di Valore firmata dal richiedente;
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l'indirizzo postale del richiedente;
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il recapito telefonico;
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l'indirizzo email;
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l'eventuale delega in carta libera ma firmata ad altra persona fisica o associazione che seguirà la pratica;
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ottenuta la Dichiarazione di Valore in Loco, lo studente potrà presentare domanda di riconoscimento del titolo presso l'Università prescelta. Ai sensi degli Artt. 2 e 3 della legge 148/02, le Università italiane, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri allo scopo di rilasciare l'equivalente italiano; l'eventuale riconoscimento viene valutato caso per caso.